Onorevoli Colleghi! - Nel panorama della pubblica amministrazione in generale (e in quello dell'amministrazione della giustizia in particolare), la magistratura onoraria costituisce il più macroscopico e iniquo esempio di precarietà.
      Situazione tanto più eclatante, irrazionale e insostenibile in quanto la stessa magistratura ordinaria, pur ponendo, tramite l'Associazione nazionale magistrati, sua massima organizzazione rappresentativa a livello nazionale, l'accento sulla sua «temporaneità» quale dato essenziale e ontologico, non ha fatto a meno di esprimere il massimo «apprezzamento per il gravoso impegno quotidianamente svolto dalla magistratura onoraria, divenuto soggetto essenziale nell'attuale quadro normativo ed organizzativo del sistema giustizia, riconoscendo l'opportunità che tale impegno sia adeguatamente valutato sotto il profilo economico, previdenziale e assistenziale» (giunta ANM Roma e Lazio, settembre 2005).
      Che questa valutazione rispecchi la verità sostanziale della situazione è evidenziato e confermato da alcuni dati oggettivi: la magistratura onoraria è costituita da circa 8.300 magistrati (a fronte dei circa 8.700 magistrati ordinari), una vera e propria magistratura parallela, suddivisa tra diverse posizioni funzionali: vice procuratori onorari, con funzioni di pubblico ministero dibattimentale; giudici onorari di tribunale, con funzioni giudicanti che, nel loro complesso, in veste vicaria, sostitutiva e integrativa, sostengono dal 70 al 90 per cento dell'intero carico civile e penale dei tribunali di primo grado; e giudici di pace, con proprie competenze e funzioni giudicanti.
      A fronte di queste funzioni riconosciute «indispensabili» per il «sistema giustizia» (che, in ipotesi di generale astensione o

 

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decadenza, crollerebbe immediatamente) si riscontra una situazione di assoluta «precarietà» (un vero e proprio lavoro in nero legalizzato!) che contraddice il ricordato giudizio di apprezzamento.
      Tale precarietà si esprime sotto almeno quattro profili:

          1) i magistrati onorari vengono nominati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) per un mandato triennale (quadriennale per i giudici di pace) rinnovabile una sola volta per un analogo periodo, salvo proroghe ex lege.
          Questo significa che, non appena un magistrato onorario «inizia a produrre realmente giustizia» con competenza e professionalità, deve essere mandato a casa per essere sostituito da nuovi nominati che devono iniziare da zero. Tutto ciò con le conseguenze facilmente intuibili per il cittadino che chiede giustizia in tempi quanto più brevi possibili.
          Sistema, questo, che si pone inoltre in antitesi con qualsiasi ipotesi di aggiornamento professionale a medio e lungo termine;

          2) assoluta e totale assenza di copertura previdenziale, assistenziale e assicurativa, che impedisce qualsiasi tutela ai magistrati onorari. Ciò significa che un magistrato onorario con sei anni di anzianità (ma tantissimi, tra proroghe varie, arrivano ad avere dagli otto ai quattordici anni di anzianità) avrà servito lo Stato perdendo anni di lavoro che non gli saranno mai riconosciuti ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi;

          3) una situazione economica da sotto occupato. I giudici onorari di tribunali e i vice procuratori onorari vengono retribuiti oggi con un «gettone» di 74 euro netti per ogni udienza nella quale hanno svolto le loro funzioni. Non è prevista alcuna retribuzione per lo studio dei fascicoli, né alcun pagamento per le sentenze e per le altre incombenze che ricadono su queste due tipologie di magistrati.
          È da evidenziare inoltre che in caso di malattia, di infortunio o di maternità e durante il periodo feriale di sospensione dalla trattazione delle udienze il magistrato onorario non percepisce neanche un euro;

          4) un lavoro che, in quanto svolto «a titolo onorifico», non è riconosciuto come tale, con la conseguenza, a titolo di esempio, che in ipotesi di partecipazione a concorsi pubblici un magistrato onorario non può allegare il certificato attestante il servizio svolto, in quanto irricevibile, e, pertanto, a parità di punteggio, è sopravanzato da un altro concorrente che può far valere un periodo di lavoro presso qualsiasi ente pubblico. Inoltre, il magistrato onorario difficilmente può far valere eventuali diritti di fronte a un giudice del lavoro, essendo in contestazione proprio la definizione di lavoratore.

      Assenza, quindi, quasi totale dei diritti fondamentali di ogni lavoratore, ma contemporanea imposizione di tutta una serie di doveri e di obblighi tipici del magistrato togato.
      Un magistrato onorario non può, infatti, ricoprire incarichi direttivi in partiti politici, non può esercitare liberamente la professione di avvocato, eccetera.
      Tanto premesso, di fronte a queste brevi considerazioni, il Parlamento deve assumere consapevolezza della problematica esposta e avviarla ad una giusta soluzione.
      Il presente progetto di legge si propone di affrontare il problema della magistratura onoraria, oggi caratterizzata da una legislazione non omogenea, risultante da interventi normativi succedutisi nel tempo, in circostanze caratterizzate spesso dall'urgenza.
      Abbiamo ritenuto di operare l'intervento normativo limitandolo alle categorie dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, tralasciando i giudici onorari aggregati e i giudici di pace, che per la specificità delle funzioni svolte si devono considerare categorie che richiedono un intervento normativo ad hoc.
      Con il presente progetto di legge si intende creare una nuova figura di giudice professionale cui sono attribuite funzioni

 

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giurisdizionali - civili e penali - da esercitare in piena autonomia e in posizione paritaria rispetto ai giudici professionali, nei limiti di competenza fissati dalla presente proposta di legge, presso uffici dotati parimenti di completa autonomia; si intende altresì disciplinare la figura dei sostituti di complemento, cui possono essere attribuite dal procuratore della Repubblica le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale e presso le sedi distaccate dello stesso, ovvero che possono essere delegati ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 178 del medesimo codice, nei procedimenti davanti ai giudici di pace, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del citato codice, nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori e nei procedimenti civili, nonché nel coordinamento delle indagini per determinati reati.
      Appare opportuno prevedere una categoria di magistrati che svolga esattamente le stesse funzioni dei magistrati professionali, tramite reclutamento mediante concorso per titoli, in modo da rendere la nuova figura in linea con i dettami della Costituzione e, al contempo, garantire al cittadino una tutela dei diritti fondata su una pluriennale esperienza e una comprovata professionalità.
      Il progetto di legge consta di undici articoli: istituzione di un ruolo, funzioni, trattamento economico e finanziario, concorso, tirocinio e nomina, concorso riservato, accesso alle funzioni superiori, disposizione transitoria, copertura finanziaria, norma finale.
      La riforma organica della magistratura onoraria, nelle sue linee essenziali, prevede: l'accesso mediante concorso, un trattamento economico modulato su quello del magistrato ordinario, ma con applicazione di una riduzione percentuale, e una norma transitoria che consente di non disperdere le esperienze pluriennali acquisite sul campo.
 

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